La capacità contributiva, lo zio sam e la costituzione italiana
Le materie giuridiche non vivono isolate, ma sono parti di un tutto, e la percezione sociale generale, influenzata anche da enunciazioni legislative, è importante. Una forte fonte di equivoci è l'affrettata formulazione del principio costituzionale di capacità contributiva; risulta dagli atti che esso non ha alle spalle approfondite riflessioni nell'ambito dell'assemblea costituente, assorbita da temi politico -sociali molto più generali, come descritto in questo articolo ; ci sono state discussioni sbrigative, sfuggenti, tutto sommato un pò distaccate, inserite su uno sfondo in cui dapprima nella costituzione non si pensava di inserire nulla al riguardo. Poi si pensò di mettere un riferimento alla capacità economica,, analogo al riferimento agli "averi" dello statuto albertino, poi un deputato allievo di Benvenuto Griziotti propose una formula tendente a salvaguardare il "minimo vitale" e invece di capacità economica si scrisse capacità contributiva, che sarebbe la capacità economica eccedente il minimo vitale. E' un esempio di come la legislazione produca inconvenienti non per via di idee sbagliate, che poi sarebbero indiscutibili, in quanto provenienti dall'organo politico di vertice, e qui addirittura dalla costituzione, cioè in un contesto culturale legicentrico, dove la legislazione è il "nuovo feticcio", addirittura "la legge delle leggi". Ci mancherebbe altro che non si debbano pagare le imposte, e che non ci inchiniamo tutti reverenti alla carta costituzionale. Peccato però che neppure l'onnipotente costituzione sia in grado di far saltar fuori la capacità contributiva globale delle persone, mentre la capacità economica si presenta sempre in modo frammentato. Non basta indicare nella costituzione un concetto per renderlo applicabile! Magari fosse individuabile la capacità contributiva globale di ciascuno, ma per indirizzarsi a questo obiettivo irraggiungibile la costituzione non ha reso evidente quello che avrebbe potuto dire, cioè far riferimento alla forza economica. Ne deriva una disposizione dall'apparenza circolare, tautologica, senza una immediata evidenza, dove tutti devono contribuire in base alla loro capacità di contribuire, ma in base a cosa si vede la capacità di contribuire? SI devono leggere alcune monografie che dopo tante citazioni dicono che si tratta della forza economica...bene, ma ormai il lettore è stanco, per essere arrivato da dove si doveva partire. L'articolo 53 resta quindi una formula enfatica, che allontana il diritto dall'economia e contribuisce a quel deserto teorico che stiamo analizzando su questo sito. Leggendo l'articolo 53 della costituzione sembra di trovarci davanti a un richiamo moralistico, come quello dello zio sam ad arruolarsi, a contribuire alle spese pubbliche in base alla nostra capacità economica complessiva, in base ai soldi che noi sappiamo di avere. Purtroppo invece una capacità economica complessiva non c'è, nè c'è mai stata, e tutti i sistemi tributari tassavano frammenti di capacità economica, singoli consumi, singoli redditi, singoli atti giuridici. Per tutti loro occorrono mediazioni tra precisione, semplicità, cautela fiscale, certezza dei rapporti, delicati equilibri che non si possono travolgere col monito dello zio sam, come spesso fanno i giornalisti, o i giuristi generalisti, gli uomini delle istituzioni, che di punto in bianco scorrono l'articolo 53. Una teoria della tassazione deve pensare anche a loro, spiegando quali sono i compromessi necessari alla determinazione della capacità economica. Purtroppo non basta scrivere un concetto da qualche parte, neppure sulla costituzione, per farlo diventare gestibile nella convivenza sociale. Abbiamo finito per avere una carta fondamentale che sembra dare l'impressione dell'esistenza di quello che non c'è. Come se il legislatore ordinario potesse far uscire dal cilindro questa capacità contributiva globale delle persone. E questa è una componente di tante successive incomprensioni.
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