Lo "spacchettamento" dell'IRAP tra "lavoro" ed "altro valore aggiunto"

Nella legge di stabilità non vi è soltanto una attenuazione dell'incidenza dell'Irap sulla componente "lavoro", ma una vera e propria trasformazione della fisionomia dell'imposta un tempo concepita come tassazione omogenea del "valore aggiunto" prodotto presso l'impresa, anche per la quota costitutente remunerazione dei fattori produttivi altrui (lavoro, capitale di prestito). Escludendo dalla base Irap (cioè non tassando più) la componente "costo del lavoro", e contemporaneamente intervenendo con aumenti dell'aliquota, l'Irap viene di fatto trasformata in una addizionale o sovraimposta sui profitti e gli interessi, cioè sui redditi derivanti da attività economiche, mentre cesseranno di pagare l'imposta gli enti pubblici, di erogazione, che la pagavano in base al "metodo retributivo", oggettivamente incompatibile con la nuova impostazione fornita dalla legge di stabilità. Residua ormai soltanto, dell'originario disegno, la indeducibilità degli interessi passivi, che peraltro come noto sono oggetto di limitazioni anche nell'ambito dell'Ires. La rimodulazione del prelievo, conseguente al processo di trasformazione della fisionomia dell'imposta, comporterà effetti redistributivi all'interno delle categorie sociali ed economiche assoggettate al tributo: se ne avvantaggeranno le imprese labour intensive, che riusciranno a compensare l'aumento di aliquota con la diminuzione dell'onere connesso al costo del lavoro, mentre subiranno un aggravio quelle a bassa o nulla intensità di lavoro, anche magari operanti in settori innovativi, ad alto rischio e molto profittevoli, oltre ovviamente all'ampia platea di piccole imprese e lavoratori autonomi organizzati soltanto o prevalentemente con il lavoro del titolare, ma magari non totalmente privi di "struttura"  da poter accedere all'esclusione per carenza dell'elemento organizzativo. Un disegno del genere, che si può o meno condividere, avrebbe dovuto avvenire alla luce del sole, ed essere presentato come tale, non già sbandierato soltanto per i suoi effetti di attenuazione del carico fiscale gravante sulla componente di lavoro e sulle imprese che assumono. 

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