La Flat Tax tra obiezioni e pregiudizi

L’inserimento della Flat Tax nel programma di alcuni partiti politici, in primis la Lega Nord, ha acceso un dibattito che appare fortemente polarizzato, tra chi la sottoscrive incondizionatamente e chi, sul versante opposto, la ritiene inattuabile rifiutando con sdegno di considerarla come una delle opzioni a disposizione del legislatore.

In un precedente post (Flat tax, pregi e difetti) ho tentato di tratteggiare i principali pregi (e alcuni difetti) dell’imposta ad aliquota piatta. Mi sembra però interessante approfondire ancora se le accuse che la rigettano come velleitaria e inattuabile (si vedano da ultimo, tra i tanti, Daveri e Danielli, Ecco i conti sulla flat tax, in lavoce.info del 16 dicembre 2014; De Blasi e Boldrin, Flat tax, ovvero: la destra che né può né vuole governare, in NoisefromAmerika del 22 dicembre 2014) abbiano un effettivo fondamento.  

La prima e più ricorrente obiezione è una pregiudiziale di costituzionalità. Si dice: l’art. 53 comma 2 prescrive la progressività del sistema tributario, che viene assicurata dall’imposta progressiva sul reddito; ergo la flat tax, avendo aliquota proporzionale, non rispetta la Costituzione italiana.

A questa obiezione è tuttavia agevole replicare che la Costituzione richiede criteri di progressività, e non necessariamente tributi ad aliquote progressive. Le imposte che si ispirano ai modelli di flat tax, dunque, esentando i redditi minimi e concedendo eventualmente ulteriori deduzioni/detrazioni legati alla situazione familiare del contribuente, garantiscono un andamento progressivo (progressività per detrazione), cioè un’aliquota marginale effettiva che è sempre superiore all’aliquota media.

La seconda critica si collega al tema della redistribuzione da attuare attraverso l’imposta, che alcuni ritengono indefettibile e connaturata allo strumento tributario. La flat tax andrebbe dunque respinta al mittente in quanto incompatibile con gli obiettivi redistributivi tipici dello stato sociale. Questa posizione trascura però che la redistribuzione si fa molto di più dal lato della spesa che da quello delle entrate, e che anche le “flat tax” consentono operazioni redistributive di media o grande portata. La redistribuzione può infatti operare con imposte proporzionali o addirittura regressive, e all’opposto non operare affatto pur in presenza di imposte progressive (come notato tra i tanti da J.M.Buchanan; sul tema rinvio comunque al mio La giustificazione sociale dell’imposta). E’ curioso poi che i sostenitori di un fisco-redistributivo (come Cipolletta, In Italia paghiamo troppe tasse. Falso!) propugnino al tempo stesso l’inasprimento delle imposte sui consumi, che hanno notoriamente effetti regressivi. Al tema della redistribuzione si associa poi l’accusa secondo cui la Flat Tax sarebbe un regalo ai più ricchi, che però – se misurati col parametro dei redditi – già oggi in larga misura non scontano affatto l’Irpef progressiva (come accade per i titolari di redditi finanziari, da locazione immobiliare, per chi accumula profitti in strutture societarie, e ovviamente per chi evade o sposta la residenza all’estero).

La terza e in apparenza più fondata obiezione riguarda infine i problemi di gettito cui un’imposta sul reddito modellata sulla “flat tax” darebbe luogo. Questa però non è un’obiezione di principio, al modello in sé, ma semmai al modo in cui la stessa verrebbe attuata in concreto. Ora, il gettito della flat tax dipenderebbe ovviamente dal livello a cui viene fissata l’aliquota (che per ragioni spiegate nel precedente post andrebbe allineata alla tassazione dei redditi finanziari e a quella dell’imposta sulle società, dunque, a legislazione vigente, assestata sul 26-27 per cento) nonché dall’estensione della fascia esente e dall’ammontare delle ulteriori deduzioni (come quelle per carichi di famiglia).

I sostenitori della flat tax osservano peraltro, basandosi su alcune esperienze empiriche, che la riduzione delle aliquote marginali avrebbe l’effetto di far emergere redditi oggi non tassati con l’imposta progressiva per le più svariate ragioni (evasione, interposizioni societarie, utilizzo di trusts, splitting dei redditi all’interno della famiglia, etc.). In ogni caso, nei tributi basati sull’ability to pay (capacità contributiva), e non sul principio del beneficio, il livello e la qualità della spesa costituisce un dato sostanzialmente irrilevante: si possono dunque concepire “flat tax” a sostanziale invarianza di gettito, oppure “flat tax” che comportino in partenza – e salvo effetti di recupero del gettito probabilmente esistenti anche se difficilmente misurabili a priori  - minori entrate (il che dovrà accompagnarsi a programmi di taglio della spesa, di cui questo Paese ha a mio avviso drammaticamente bisogno).

Ma in entrambi i casi sembra ingeneroso criticare aprioristicamente il modello: la flat tax va valutata in astratto, sul piano giuridico-tributario ed economico, per i vantaggi in termini di semplicità, efficienza, equità, e anche per gli inconvenienti in termini di perdita dei tratti di personalità del tributo, sui quali rinvio a quanto già osservato in precedenza (Flat tax, pregi e difetti). Sulla sua attuazione concreta ci si potrà così confrontare, dal punto di vista politico, con maggiore obiettività e serenità di giudizio.

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