In questi giorni ha circolato in rete l’illazione secondo cui il “nuovo” canone Rai in bolletta, per effetto dell’applicazione dell’Iva, sarebbe lievitato da 100 a 122 euro. Come è apparso subito evidente a chi abbia una vaga idea di cos’è l’Iva, si trattava di una “bufala”, visto che il canone in questione non è il corrispettivo per un servizio, assoggettabile all’Iva, bensì un tributo, e per essere più precisi un’imposta su un (in verità risibile) indice di ricchezza, costituito dal possesso di apparecchi televisivi, come ricordato in questo e quest'altro post.

All’offensiva mediatica è subito seguita la controffensiva, da parte del Mef, del Partito Democratico e dell’Unità, addirittura con l’hashtag #smontabufale, secondo cui l’applicazione dell’Iva sul canone sarebbe un “falso”, dato che il canone è “esente dall’Iva per legge” (sic).

Ma visto che la realtà supera sempre la fantasia, la “bufala” dell’Iva sul canone si è presa la sua piccola vendetta, dato che tanto il sito della Rai quanto l’Agenzia delle Entate (circolare 29 del 21 giugno 2016) espongono l’Iva in aggiunta al canone, al 4%, evidenziandola come voce autonoma all’interno dei 100 euro.

I più attenti mi faranno notare che tra i beni ad aliquota agevolata Iva al 4 per cento figurano i “canoni di abbonamento alle radiodiffussioni circolari” (Tabella A, parte II, n. 36, allegata al decreto Iva), ed è a questa voce tariffaria che si riferisce evidentemente la circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Verissimo, ma una disposizione che introduce un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria non fa diventare rilevante ai fini Iva un’operazione che non lo è, per carenza sia del requisito soggettivo che di quello oggettivo. Nella richiesta del canone Rai l’ente pubblico agisce in quanto pubblica autorità, non già nell’esercizio di un’attività commerciale; inoltre, non siamo al cospetto di un corrispettivo per un servizio, bensì di un’imposta sul possesso di apparecchi televisivi. Non c’è insomma alcun sinallagma nell’ambito di un rapporto giuridico in cui il canone è la controprestazione del servizio pubblico radiotelevisivo, bensì un obbligo imposto dalla legge per un indice (per quanto ridicolo) di capacità contributiva, e certo non è sufficiente a cambiare queste conclusioni l’esistenza, sullo sfondo, della possibilità di beneficiare della “radiodiffusione”. Altrimenti con questa stessa logica dovrebbe essere applicata l’Iva anche sull’Imu, e addirittura sulle imposte sul reddito, dato che si tratta di somme a fronte delle quote vi è la generica aspettativa di godere dei servizi pubblici.

Si tratta di principi pacifici, che però non hanno impedito né la diffusione della bufala, né la tronfia e alla fine un po’ ridicola controffensiva della maggioranza di governo, in stridente contrasto con quanto affrettatamente affermato dall’Agenzia delle Entrate.

Non servirebbe dunque nemmeno scomodare l’organo deputato a dirimere le controversie interpretative in materia di imposte armonizzate, cioè la Corte di Giustizia, che però guardacaso si è espressa recentissimamente su un caso del tutto paragonabile a quello italiano, ovvero sul canone per il servizio pubblico radiofonico dovuto nella Repubblica Ceca a fronte della detenzione di apparecchi atti alla ricezione.

Nell’occasione la Corte ha rammentato che l’esenzione in senso tecnico prevista dalla sesta direttiva per le “attività degli enti pubblici di radiotelevisione diverse da quelle aventi carattere commerciale” presuppone un’attività a carattere commerciale soggetta ad Iva, mentre “un’attività di radiodiffusione pubblica, come quella… finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato dai proprietari o dai detentori di un ricevitore radiofonico e esercitata da una società di radiodiffusione istituita dalla legge non costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso… e non rientra quindi nell’ambito di applicazione di tale direttiva” (Corte di Giustizia, 22 giugno 2016, C-11/15).

Insomma, anche una norma di esenzione (o un’aliquota agevolata) presuppone a monte l’assoggettabilità all’Iva dell’operazione (dato che non si può “esentare” ciò che non è comunque soggetto ad imposta!), e questo vale anche per il canone Rai, tributo e non corrispettivo di un servizio.

L’impossibilità di applicare l’Iva sul canone comporterà dunque una riduzione, per quanto piccola, di quanto dovuto? Ahimè no, posto che il comma 152 della L. 208/2015 stabilisce che la misura del canone per l’anno 2016 “è pari, nel suo complesso, all’importo di euro 100”, e questo forse spiega perché l’Agenzia delle Entrate non ha aggiunto ma scorporato l’Iva (comunque non dovuta, come detto) dall’importo fissato dalla legge. Anche senza Iva (che non può trovare applicazione), il canone resta comunque stabilito dalla legge nella misura di 100 euro.

Insomma, molto rumore per nulla, ma non è che da questa sarabanda le istituzioni di questo Paese ne siano uscite tanto bene. Forse non è un caso se, per qualità delle stesse, l’Italia è tra le peggiori in Europa.

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