Prelevamenti bancari senza beneficiario: da presunzione reddituale contronatura a sanzione boomerang?

La previsione di una apposita norma nello schema di decreto legislativo sulle sanzioni, per il caso in cui, a seguito di una indagine finanziaria, non vengano indicati i soggetti beneficiari dei prelevamenti dei conti ("la mancata o inesatta indicazione del soggetto beneficiario delle somme prelevate nell'ambito dei rapporti e delle operazioni di cui all'articolo 32, primo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è punita con la sanzione dal 10 al 50 per cento delle predette somme, salvo che non risultino dalle scritture contabili"), solleva molte perplessità.

La norma sembra per un verso sostituire la presunzione "contronatura" che collega i prelevamenti dai conti non annotati in contabilità a ricavi omessi, nell'idea che un acquisto in nero abbia dato luogo anche a ricavi non contabilizzati, almeno per pari importo. Presunzione che, come noto, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Cost. nella parte in cui si applicava anche ai "compensi" dei lavoratori autonomi.

D'altro lato, però, non è chiara la finalità della previsione sanzionatoria. Secondo una prima chiave di lettura, la stessa potrebbe essere ritenuta contigua alla presunzione di reddito preesistente: onde superare la pronuncia di incostituzionalità per i professionisti, o fugare i dubbi per la parte in cui la stessa si applica alle imprese, il comportamento "irregolare" (non aver contabilizzato un'uscita di banca) implica una sanzione, che avrebbe così la funzione di dissuadere l'operatore economico dall'effettuare acquisti o comunque erogare somme senza giustificazione contabile e documentale.

Una tale lettura della norma la colloca quindi pur sempre tra gli strumenti accertativi rivolti alla posizione del soggetto verificato e oggetto dell'indagine finanziaria.

Esiste tuttavia una diversa, forse concorrente, spiegazione della norma. Con la stessa il legislatore avrebbe presidiato l'evasione di terzi, sanzionando l'operatore economico che con il suo comportamento la favorisce, occultando all'Amministrazione il destinatario di pagamenti. Insomma, una specie di surrogato delle proposte di "tassare" l'utilizzo del contante o di disincentivarne l'utilizzo, in chiave antievasione. Proposte che se attuate dovrebbero tuttavia estendersi all'intera platea dei cittadini, e non solo ai lavoratori autonomi. I pagamenti di prestazioni o cessioni "in nero" sono effettuate da tutti, e non solo dai titolari di scritture contabili.

Ma a chi si applicherebbe invece la disposizione prefigurata dallo schema di decreto legislativo? Il riferimento alle "scritture contabili"  quale esimente in grado di escludere la sanzionabilità (se il soggetto dimostra che il prelevamento è servito a pagare, sia pure in contanti, una determinata spesa riferibile a uno specifico beneficiario), fa propendere per la sua applicabilità ai soli imprenditori e professionisti, cioè a tutti gli operatori economici tenuti alle scritture contabili. Non sembra invece sostenibile estendere la norma a soggetti privi della qualità di imprenditore o lavoratore autonomo, non solo perché gli stessi non potrebbero sottrarsi alla sanzione attraverso l'esibizione contabile, ma altresì perché una sanzione presuppone un obbligo di comportamento, e non esiste alcun onere per i privati di conservare la documentazione relativa ai propri acquisti, ove la stessa non sia utilizzata per ottenere una tax expenditure (solo in tal caso dovrà essere conservata).

Ci sarà tempo di riflettere meglio sulla norma, se la stessa verrà confermata. Certo è che la stessa appare troppo rigida, ed è addirittura peggiorativa rispetto alla precedente presunzione di ricavi o compensi per i prelevamenti dai conti bancari. Per un lavoratore autonomo era infatti ammesso sottrarsi alla presunzione a fronte di prelevamenti per finalità personali ed extraprofessionali, di importo compatibile con le normali esigenze di vita. La nuova norma introduce invece un automatismo, per cui la mancata indicazione del beneficiario del prelevamento farebbe di per sè scattare la sanzione. Il che imporrebbe di tenere una contabilità e di conservare i documenti anche in relazione alle spese sostenute nell'ambito della sfera privata,  dall'acquisto di vestiario alle colazioni al bar, dalle spese per viaggi e vacanze alle cene in pizzeria.

Insomma, gli obblighi contabili, riferibili soltanto alla sfera imprenditoriale o professionale, verrebbero surrettiziamente estesi anche alla vita privata, aggravando ancor più gli obblighi strumentali imposti ai cosiddetti "autonomi". Col rischio, al solito, di incentivare ancor più la cash economy, visto che farsi pagare "in nero" avrà l'ulteriore vantaggio di consentire di spendere liberamente, senza preoccupazioni di dover rendere il conto al fisco.

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