Reati tributari, una riforma da salvare

Il pasticcio della franchigia del 3% del reddito come causa di non punibilità per i reati tributari ha fatto scattare, com’era prevedibile, una reazione giustizialista tesa a criminalizzare ogni forma di evasione (come dimostra da ultimo l’intervento di Vincenzo Visco, Se l’evasione non è un reato, in www.lavoce.info del 5.1.2015). La questione della franchigia rischia così di far naufragare una riforma che andava tendenzialmente nella giusta direzione.

Così, in primo luogo, appare condivisibile la scelta di introdurre una franchigia (1000 euro) per il reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”: si trattava infatti di un reato senza soglia, per cui rischia fino a sei anni di reclusione anche chi, ad esempio, indica nella scheda carburante un rifornimento non effettuato, o deduce uno scontrino per spese fatte da un altro soggetto. Si consideri inoltre che nel 2011 era stata eliminata l’ipotesi attenuata di reato (pena fino a due anni) per le evasioni di minore gravità, e che non si è mai capito perché l’altra fattispecie di dichiarazione fraudolenta (art. 3) abbia invece delle soglie minime.

La seconda linea di intervento del decreto, anch’essa condivisibile, passa attraverso l’innalzamento delle soglie già previste per i reati di infedele e di omessa dichiarazione (portate rispettivamenta da 50 a 150 mila euro, e da 30 a 50 mila euro). Si tratta di evasioni non connotate da alcun elemento frodatorio, le cui soglie erano state abbassate nel 2011, finendo così per far corrispondere a quasi ogni accertamento (anzi, ipotesi di accertamento) di maggiore imposte, una denuncia alla Procura della Repubblica.

La stessa finalità persegue evidentemente l’innalzamento della soglia per i reati connessi all’evasione da riscossione, cioè il mancato versamento dell’Iva e di ritenute certificate, portata da 50 a 150 mila euro. Sono frequentissimi  i casi in cui le imprese non riuscivano, spesso per carenza di liquidità o anche per irreversibili situazioni di insolvenza, a non versare tributi regolarmente dichiarati, e vista la rigidità dimostrata dalla Cassazione il reato rischiava di scattare in ogni caso, anche se in assenza di un vero e proprio dolo di evasione (si pensi all’ipotesi eclatante di soggetti che emettono fatture non pagate dai clienti, o che in situazioni di carenza di liquidità preferiscono pagare dipendenti e fornitori per non compromettere la continuità aziendale).

Il decreto di Natale contiene poi delle precisazioni con riguardo al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), chiarendo che rilevano a tal fine anche ipotesi di simulazione oggettiva e soggettiva, e che non si considerano tali la mancata emissione o annotazione di fatture (cioè l’occultamento dei corrispettivi) o l’indicazione negli stessi di elementi inferiori a quelli reali (altrimenti manderemmo in galera per frode fiscale decine di migliaia di imprenditori, artigiani, commercianti, professionisti che omettono di dichiarare una quota dei ricavi percepiti).

Ancor più importante è il chiarimento in tema di dichiarazione infedele, ponendo finalmente fine alla questione interpretativa riguardante gli “elementi passivi fittizi”: questi sono stati infatti in questi anni ritenuti equivalenti - dall’Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di finanza - ad elementi di cui sia comunque negata la deducibilità, anche se corrispondenti a costi realmente sostenuti. Ora il decreto stabilisce giustamente che non fanno scattare il reato le non corrette classificazioni dell’inerenza o la non deducibilità di elementi passivi reali; chiunque ha esperienza del settore, conosce la miriade di contestazioni interpretative, non di rado infondate e di carattere formale, che popolano le prassi accertative in tema di inerenza dei costi e più in genere sulla loro deducibilità (perdite su crediti, competenza temporale, aliquote di ammortamento e via discorrendo). Ed era ora che finalmente si chiarisse che queste contestazioni interpretative sulla deducibilità di costi realmente sostenuti non hanno rilevanza penale.

Quanto all’elusione tributaria, vi è chi ritiene che la stessa sarebbe stata depenalizzata, attraverso l’eliminazione della “falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie” come fattispecie di reato (è questa l’opinione di Visco nell’articolo su citato). Ora, chi scrive ritiene che l’elusione non possa essere sanzionata, men che meno penalmente, perché non si traduce nella violazione di alcuna norma (come affermato dalla Corte di Giustizia), e perché non si può certo chiedere al contribuente di non indicare nella dichiarazione gli effetti fiscali delle operazioni realmente poste in essere, e non di quelle che avrebbero putacaso dovuto essere effettuate per conformarsi allo “spirito delle leggi” tributarie. Nel caso Dolce e gabbana  la Cassazione ha affermato in linea di  principio lla rilevanza penale dell’elusione, de iure condito e solo per bacchettare posizioni troppo di principio di un GUP, cioè cassando con rinvio per fare il processo. . Comunque non è certo eliminando la “falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie” come fattispecie di reato che si depenalizza l’elusione, posto che l’elusione avviene alla luce del sole, e non si avvale certo di “false rappresentazioni nelle scritture contabili”; del resto la rilevanza penale dell’elusione, per chi la condivide, è sempre stata ricondotta all’art. 4 sulla dichiarazione infedele, e non certo ad ipotesi di dichiarazione fraudolenta. Il che la dice lunga sullo stato comatoso del settore, se anche Vincenzo Visco confonde questi concetti, considerando l’elusione alla stregua di una “evasione dei ricchi” e parificando contro ogni logica, non solo giuridica, i due fenomeni.

Semmai, la depenalizzazione dell’elusione, che andrebbe salutata con favore e sollievo (anche considerando che la maggior parte delle ipotesi accertative in materia di elusione si riferiscono in realtà a lecite pianificazioni fiscali, come è noto a chi si occupa professionalmente di questa materia), potrebbe derivare dalla precisazione secondo cui non danno luogo a simulazioni (punibili) “le operazioni che hanno dato luogo ad effettivi flussi finanziari annotati nelle scritture contabili”. Poiché appunto l’elusione non comporta nascondimenti o simulazioni, giacché le operazioni rappresentate in contabilità sono realmente volute (perché se ne vogliono i relativi effetti giuridico-fiscale), sarebbe privo di senso considerare l’elusione un’ipotesi di reato (sub specie di dichiarazione fraudolenta). Resterebbe, è vero, pur sempre la possibilità di far rientrare l’elusione nell’ambito dell’art. 4, ma ciò stonerebbe con la depenalizzazione delle contestazioni interpretative sulla deducibilità di costi realmente sostenuti.

Il decreto prevede poi anche nuove fattispecie di reato, come quella dei sostituti di imposta, e l’inasprimento di pene esistenti (per l’occultamento e distruzione di documenti contabili).

Veniamo infine al pomo della discordia, ovvero al nuovo art. 19-bis, con cui il decreto  introduce una causa di esclusione della punibilità per tutti i reati dichiarativi, anche quelli connotati da frode, quando l’importo dell’evasione non supera il 3 per cento del reddito, prevedendo al contempo un raddoppio delle sanzioni amministrative applicabili. Questa norma sconta in effetti un difetto di coordinamento col resto dell’impianto penal-tributario, giacché non sembra tener conto che franchigie percentuali, correlate ai ricavi, già esistono nell’ambito dell’art. 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele), e del fatto che una franchigia percentuale, specie per reati connotati da frode, lascerebbe impunite ipotesi di evasione anche gravi e quantitativamente significative, se commesse da soggetti di grande dimensione che producono redditi elevati. Basterebbe però a tal fine aggiungere, accanto alla franchigia percentuale, una soglia in valore assoluto, il cui superamento farebbe comunque scattare il reato, come peraltro già prevedevano gli artt. 3 e 4 nella versione precedente al decreto.

Insomma, con una semplice correzione tecnica si potrebbe mettere fine al circo mediatico che si è scatenato in questi giorni, salvando l’impianto di una riforma nel complesso condivisibile.

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