Tassare i reati è solo un simbolo!

Tra le leggende metropolitane va aggiunta quella, ricorrente di tanto in tanto, secondo cui basterebbe tassare i reati, e poi spacciatori, grassatori, corse clandestine, racket, organizzazione  di case d'appuntamento, come nell'articolo allegato e anche linkato, di un vecchio collaboratore di Dialoghi. Di cui non condivido l'idea, che però, a differenza di inconcludenti sproloqui accademici, ha una sua organicità e di cui si può mettere in risalto il punto debole. Che è quello di passare attraverso la richiesta dei tributi da parte delle pubbliche autorità. Voglio dire che un delinquente, già abituato al crimine, non si tasserà mai da solo in autodeterminazione, visto che è "non compliant" per definizione. Quindi bisogna che gli uffici gli vadano a chiedere i tributi, e se non riescono a farlo con sistematicità nei confronti delle attività deboli e lecite (il nostro amico pasticcere), figuriamoci verso quelle forti e illecite. la tassazione dell'illecito passa attraverso gli uffici, non attraverso  le aziende, come la tassazione sui patrimoni. Per questo assorbente motivo non è realizzabile. Se poi fosse realizzabile sul piano amministrativo, allora andrebbe confiscata del tutto e non solo  tassata. Ma la nostra macchina pubblica è alla paralisi, o meglio -dà qualche sussulto per fingere di essere viva in conferenza stampa. Quindi sono discorsi astratti. 

na soluzione per ripianare il deficit potrebbe essere tassare i reati
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Più volte ci siamo soffermati sulla opportunità di tassare i proventi illeciti. L’importanza di una tale azione di contrasto rileva infatti sotto vari profili, sia latu sensu etico, come giusta reazione a comportamenti riprovevoli, sia (più cinicamente) economico, come giusta imposizione su redditi comunque non dichiarati.
Perché infatti tassare quanto incassato in nero dall’idraulico e non tassare invece quanto incassato (naturalmente in nero) dallo spacciatore, dallo sfruttatore di prostitute, dall’estorsore, dall’usuraio, dal corrotto (e la lista potrebbe essere quasi infinita)? I piani di contrasto in tale campo possono peraltro essere molti.
Con la legge 136/2010 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 23 agosto scorso, del resto, è stato stabilito che indagini fiscali, economiche e patrimoniali, al fine di procedere ad accertamenti fiscali, ai fini Iva e delle imposte sui redditi, possono essere avviate nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso, ma anche per i sospettati di crimini messi in atto, in forma organizzata (con la partecipazione di tre o più componenti), come i sequestri di persona, lo sfruttamento della prostituzione, l’introduzione e il commercio nello Stato di prodotti falsi e altri ancora. In sostanza, tutti i reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto legge 306/1992 (trasferimento fraudolento di valori).
Naturalmente, le stesse indagini ed accertamenti possono, a maggior ragione, essere indirizzate anche nei confronti di chi, per gli stessi crimini, è stato addirittura condannato, sebbene con sentenza non definitiva. Questo è dunque un primo, importante, canale normativo.
Ma, potremmo dire in via ordinaria e a prescindere dalla sussistenza di tali specifici reati, l’Amministrazione Finanziaria può sempre accertare e tassare i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo. Per chi commette delitti da cui deriva un determinato provento, dunque, non può essere invocata alcuna immunità fiscale. Come recentemente dimostrato anche da un rinnovato vigore dell’azione dell’Amministrazione Finanziaria in tal senso. Anche nel caso in cui il contribuente/imputato abbia patteggiato, del resto, la prova della legittimità della pretesa (fiscale) dell’Amministrazione sarà fornita ex se.
Una sentenza della Corte di Cassazione del 2005 ha infatti stabilito che il patteggiamento costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice tributario nel processo relativo alla legittimità dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione dei proventi illeciti. L’azione del Fisco, peraltro, anche se soggetta ad un più attento vaglio dal punto di vista processual-probatorio, potrà in ogni caso avvenire anche quando il procedimento penale non sia ancora concluso e quindi anche senza che vi sia già una sentenza di patteggiamento o di condanna.
Tali considerazioni, infine, non valgono solo per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette, ma anche per il recupero della relativa Iva, dato che, come più volte ribadito dalla Corte Suprema, le attività illecite, in base ai principi dell'ordinamento comunitario, laddove vi possa essere concorrenza tra attività lecita ed illecita, sono soggette, oltre che alle imposte sui redditi, anche all'Iva.
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