Quanto scuda davvero lo scudo?

Tutti dicono, come questo intervento su lavoce.info,  che lo scudo è un condono, nei limiti della somma regolarizzata; tuttavia la disposizione di riferimento (art.14 l.72 -2002) afferma che lo scudo "preclude  nei  confronti  del   dichiarante  ..., ogni accertamento tributario e contributivo  ......limitatamente agli imponibili  rappresentati  dalle  somme  .....oggetto di rimpatrio". E' una formula che merita riflessione, perchè "limitatamente agli imponibili" rappresentati dalle somme" non equivale a "non sono ammessi accertamenti tributari fino ad un imponibile pari alla somma rimpatriata"; se la formula fosse stata la seconda, il condono sarebbe stato "regalato" ed ogni accertamento, anche per irap di somme dichiarate ai fini Irpef, o di registro o di tributi comunali , avrebbe potuto essere messo in conto dello scudo. L'agenzia delle entrate con riferimento a questa formula richiedeva la possibilità che in astratto le somme accertate potessero aver contribuito alla formazione del capitale estero rimpatriato.  Mi pare che la nuova circolare diffusa oggi dall'Agenzia, sul sito, e aperta ai commenti, confermi questa interpretazione. Quindi le questioni di diritto, o di elusione, non beneficiano dello scudo, e forse si potrebbe discutere sui ricavi versati su conti italiani, non movimentati e lì rimasti, fino all'accertamento. Forse ci sarebbero gli estremi per una interpretazione più letterale secondo cui fino a concorrenza dell'importo scudato, qualsiasi accertamento di maggior imponibile è precluso. E in un impianto normativo così sbilenco l'interpretazione ci potrebbe anche stare. Infatti, un tentativo di collegamento analitico , caso per caso, tra scudo e occultamento, pur aspirante alla precisione, è al tempo stesso più arbitrario e potenzialmente discriminante, specie rispetto a una legislazione che sembrava spingere a scudare qualsiasi cosa. Certo che comunque rimarrebbero fuori proprio i rilievi relativi al "regime giuridico del dichiarato", ad esempio l'erronea esenzione da IVA , o non imponibilità, o esclusione di territorialità, su ricavi palesi. Del resto questo, sul piano logico, è conforme alla mediazione tra semplicità, certezza, precisione e controllabilità da parte del fisco. Non si può ricostruire la storia delle disponibilità all'estero per riferirle a uno specifico ricavo. Tuttavia la portata sanante dello scudo è collegata alla possibilità di un collegamento, sia pure sul piano ipotetico, tra somme regolarizzate e somme occultate al fisco. Anche una fattura per operazioni passive fititzie teoricamente  potrebbe aver alimentato le disponibilità estere.

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