Reati tributari, il pasticciaccio della franchigia tra prescrizioni della legge delega e incapacità della politica

Il pasticcio della franchigia pari al 3 per cento del reddito dichiarato, quale causa di non punibilità dei reati tributari (anche di frode), si chiuderà verosimilmente con la cancellazione dell’art.19bis e il ripristino della situazione antecedente.

Poiché l’impatto politico-mediatico della vicenda non accenna a sopirsi, e sul punto occorre continuare a ragionare e confrontarsi, consideriamo un altro aspetto su cui pochi commentatori si sono soffermati, e cioè se la franchigia del 3 per cento sia o meno conforme alle prescrizioni della legge delega.

Ora, che cosa prevedeva l’originaria legge delega per la riforma dei reati tributari (L. n. 205/1999), che portò all’emanazione del D.Lgs. n. 74/2000?

Con riguardo al tema in discussione, l’art. 9 co.2 della predetta legge delega prescriveva quanto segue:

“… b) prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di punibilità idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi; 


 c) prevedere che le soglie di cui alla lettera b) siano articolate in modo da:
1) escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entità di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati;
 2) comportare l'intervento penale soltanto quando il rapporto tra l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi e l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari dichiarati sia superiore ad un determinato valore; 
3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale quando l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale, un determinato ammontare in termini assoluti”.

 Come si può notare, le prescrizioni erano molto dettagliate, e le stesse erano state fedelmente recepite dal D.Lgs. 74/2000, che infatti non ha soglie di punibilità per l’utilizzo di documentazione falsa (art. 2), e per contro le prevede per gli altri reati dichiarativi (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – art. 3; dichiarazione infedele – art. 4), con un meccanismo di tipo percentuale (legato cioè ai componenti reddituali o al volume d’affari) e con un tetto in valore assoluto (un milione o due milioni di euro, a seconda del tipo di reato – art. 3 o 4).

In questo scenario, è intervenuto l’art. 8 della legge delega 11 marzo 2014, n. 23, che, nel delegare il Governo alla revisione del sistema penale tributario, ha indicato i seguenti principi direttivi:

“criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo: la  punibilità con la pena detentiva … dando  rilievo,  tenuto  conto  di  adeguate  soglie  di punibilità,  alla  configurazione  del  reato  per  i  comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione  e  all'utilizzo di documentazione falsa, per i  quali  non  possono  comunque  essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente …; …..; la revisione del regime della dichiarazione infedele  e  del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti; la possibilità di  ridurre  le  sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni  amministrative anzichè  penali,  tenuto  anche  conto   di   adeguate   soglie   di punibilità;…”

E’ dunque la stessa legge delega del 2014 a superare per molti aspetti quella del 1999: se nella originaria delega era esclusa ogni soglia di punibilità per i reati di frode connotati dall’utilizzo di falsa documentazione, nella delega del 2014 si prevede espressamente l’adozione di “adeguate soglie di punibilità” per i reati connotati da comportamenti fraudolenti, e ancora la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi “o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto conto anche di adeguate soglie di punibilità”.

Alla luce di queste prescrizioni, mi sembra anzitutto che non possa essere eccepito un vizio di ecesso di delega nell’introduzione di una franchigia (il 3 per cento di cui parla l’art. 19bis) al di sotto della quale opera una clausola di non punibilità e al contempo scatta un raddoppio delle sanzioni amministrative. La delega poteva cioè essere attuata proprio come è stato fatto, al netto della sovrapposizione (effettivamente incoerente) tra la franchigia del 19bis e quelle già operanti. Del resto, mentre nel 1999 le prescrizioni erano molto più dettagliate (vi era addirittura la previsione di una doppia soglia, in percentuale al volume di affari e con un tetto massimo in valore assoluto), le indicazioni del legislatore delegante del 2014 appaiono più sintetiche e di “indirizzo”, con un maggiore spazio di autonomia per il Governo.

Ormai la frittata è fatta, e l’operazione non potrà più essere difesa agli occhi dell’opinione pubblica; il Governo avrebbe però potuto difendere l’art. 19bis evidenziandone la sua conformità alla delega, che appare ispirata a pragmatismo nell’adozione di una politica criminale della “tenuità del fatto”, facendo altresì presente che per gli interessi erariali e della collettività non è detto che non sia  meglio incassare una sanzione raddoppiata (cioè, vista la plausibilità di una sanzione pecuniaria nella misura massima per i casi di frode depenalizzata, un introito pari a quattro volte l’imposta evasa), che vedere finire in carcere qualche manager o imprenditore. Soluzione, quest’ultima, che magari manderà in visibilio quella parte dell’opinione pubblica arruolata alla retorica giustizialista, ma che appare oggettivamente contraria a quanto suggerirebbe l'“analisi economica del diritto”. 

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