Il ravvedimento allungato fa lo sgambetto alle manette agli evasori?

 Il “papocchio” del 3% “ salvaBerlusconi”  sembra avviarsi verso l'autorottamazione, come si poteva prevedere dai precedenti post di Lupi e Stevanato; si dovrebbe tornare al principio di buonsenso, prima che di civiltà, secondo cui il diritto penale, e quindi anche il diritto penale tributario, è un diritto della “extrema ratio”. E quindi è legittimo ricorrervi solo per contrastare comportamenti ad elevato allarme sociale . Si può concordare con Lupi secondo cui c'è una accresciuta consapevolezza della differenza tra chi occulta ricchezza, con incassi in nero o alterazione fraudolenta di documenti, e chi al Fisco non nasconde nulla, ma interpreta la normativa tributaria secondo il proprio tornaconto economico.

Ecco il punto. Occorre colpire il tornaconto economico dell’evasione, privilegiando una “analisi economica del diritto”, come suggerito da Stevanato nel suo post “Reati tributari, il pasticciaccio della franchigia tra prescrizioni della legge delega e incapacità della politica”, scevra da retorica giustizialista e volta a dare spazio a rimedi come la irrogazione di sanzioni amministrative pari al quadruplo dell’ imposta evasa, secondo quanto previsto dall’art 19bis della bozza di D.Lgs..   

La domanda che mi faccio è: stiamo andando in questa direzione?   

In questi giorni i politici più vicini al Governo ci stanno spiegando, tra interviste ai giornali e presenze nei talk show, che la scelta politica in tema di contrasto all’evasione è quella di limitare il ricorso al diritto penale, tanto l’esperienza passata insegna che in galera per violazione al diritto penale tributario non ci va nessuno. Giusto. Ci è stato anche spiegato che è più efficace comminare sanzioni amministrative economiche salate , con il richiamato meccanismo della quadruplicazione dell’importo dell’imposta evasa, previsto dall’art 19 bis, anziché affidarsi alle lungaggini del processo penale. Ed infine siamo stati rassicurati che il profitto del reato non rimarrà più nella disponibilità degli evasori e, a tale fine, se ne è prevista la confisca per equivalente con l’art 12 bis della bozza di D.Lgs.. Giustissimo.     

Nessuno può dubitare della buona fede di chi, nel fare queste affermazioni di principio in pubblico, “ci mette la faccia” ( d’altra parte qualcosa ci si deve pur mettere ).   

Le scelte politiche trovano la loro realizzazione nella bozza di decreto delegato nella norma dell’art 19bis che depenalizza le evasioni fino al 3% ma le sanziona in via amministrativa in misura quadrupla rispetto all’imposta evasa e nella norma dell’art 12 che introduce la confisca obbligatoria per equivalente “ nel caso di condanna...per uno dei delitti...” previsti dal decreto 74/2000.Tuttavia la  disciplina del ravvedimento operoso ( per gli amanti dei commi, si tratta del 637) ha inserito una sorta di condono sempre attivabile dagli evasori fiscali, ancorchè penalmente perseguibili in base alle fattispecie sopra richiamate della bozza di D.Lgs. , in quanto, in estrema sintesi,  il ravvedimento operoso potrà essere utilizzato- a differenza di quanto accadeva in passato- anche dopo essere stati oggetto di un P.V. C . da parte del Fisco, con il quale siano stati constatati comportamenti di evasione penalmente rilevanti o sanzionabili in via amministrativa con le nuove sanzioni pari a quattro volte l’imposta evasa.   

Quindi da una parte si  giustifica la depenalizzazione contenuta nell’art 19 bis con l’inasprimento  delle sanzioni amministrative e dall’altra si inibisce, di fatto, la loro irrogazione ampliando i casi in cui si può fare ricorso al ravvedimento operoso. Pagando un quinto del minimo ( altro che il quadruplo! ) della sanzione amministrativa , se il pagamento avviene dopo la constatazione della violazione.   

Si sta profilando all’orizzonte una sorta di “corto circuito” tra le finalità dichiarate del nuovo diritto punitivo tributario e la nuova disciplina del ravvedimento operoso.   

Il nuovo ravvedimento operoso, attivabile anche dopo essere stati “pizzicati” dalla GdF , varrà come causa di estinzione dei reati in base alla nuova formulazione dell’art 13 del D.Lgs 74/2000, che disciplina appunto le cause di estinzione dei reati tributari ; qualora ne dovesse essere riproposta dal Governo la formulazione contenuta nel Dlgs presentato in bozza prima di Natale. Di fronte a questo risultato, che sta passando sostanzialmente nell’indifferenza generale, anche il tanto vituperato “Papicchio” è roba da dilettanti. I solerti giustizialisti e crociati troppo presi a cercare “la manina” che tentava di introdurre  la modifica “salvaBerlusconi” non si sono accorti che c’è una “manona”, mestamente  tesa , che è quella dello Stato ( di bisogno), che ha come imperativo categorico l’obiettivo di “fare cassa”  (cioè "fare risultato di servizio") e definire   le pratiche.

E allora altro che inasprimento delle sanzioni amministrative, a fronte della depenalizzazione, come novità per il nuovo diritto penale tributario . La regola nuova sarà ancora una volta quella più vecchia di tutte: “pochi, maledetti e subito”.

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